Bozza di lavoro (aggiornata al 2012)
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Titolo
Proposta di Legge Regionale a sostegno di una libera società dell’informazione, recante norme in materia di pluralismo informatico, diffusione di software libero e/o a sorgente aperto, trasparenza, accessibilità e portabilità dei documenti pubblici informatici dell’Amministrazione Regionale.
Introduzione
Premessa
Relazione
Il Software Libero è ampiamente utilizzato da governi, amministrazioni pubbliche e soggetti privati in tutto il mondo. La vera forza del Software Libero deriva dal fatto che milioni di persone in tutto il mondo collaborano in modo cooperativo e partecipato allo sviluppo di tali programmi mettendo a disposizione la propria professionalità per la realizzazione di software che semplificano la gestione della nostra vita quotidiana. Il modello del Software Libero si è naturalmente esteso ad altri campi del sapere. L’esempio più riuscito di applicazione di questo modello ad un campo differente dal software è oggi Wikipedia, che promuove la condivisione del sapere e la formazione di una comunità. La scelta del Software Libero non è, però, dettata solo da motivi etici. Anche dal punto di vista economico tale scelta potrebbe essere vincente. Per questo motivo sia l’Unione Europea che il governo italiano invitano fortemente le amministrazioni pubbliche a promuovere il Software Libero.
In molti paesi dell’Europa e del mondo la pubblica amministrazione utilizza il Software Libero da parecchi anni e diverse regioni italiane, tra cui recentemente la Regione Piemonte, hanno già legiferato in tema di pluralismo informatico, di adozione e diffusione del Software Libero, di formati aperti e di portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione. In tempi di crisi economico-finanziaria e di conseguenti riduzioni delle entrate degli enti locali il contenimento della spesa pubblica per le pubbliche amministrazioni regionali diventa imperativo. La scelta di utilizzare Software Libero costituisce una valida alternativa a costi contenuti rispetto ai sistemi proprietari e rappresenta, allo stesso tempo, strumenti e soluzioni idonee a implementare la qualità e l’efficienza nel settore pubblico.
Esistono, da diversi anni, esempi consolidati e ben funzionanti di Software Libero che non hanno nulla da invidiare ai rispettivi software proprietari e, in alcuni casi, sono anche migliori. Un esempio su tutti, oltre al ben noto sistema operativo Linux, riguarda la suite da ufficio OpenOffice (che comprende un editor di testi, un foglio di calcolo, una base dati, un elaboratore di immagini e un programma di presentazione) del tutto analogo al pacchetto proprietario Microsoft Office. Sono i programmi maggiormente utilizzati dai normali utenti di personal computer. La scelta di utilizzare Software Libero comporta, per le pubbliche amministrazioni, un risparmio dei contribuenti in termini di costi di licenze proprietarie del software. Tra i vantaggi del Software Libero, oltre ai costi minori per le pubbliche amministrazioni, si sottolineano l’indipendenza da uno specifico fornitore, la disponibilità del codice sorgente e il diritto di modificarlo, nonché il diritto di redistribuire le modifiche e di migliorare il codice. L’indipendenza da un unico fornitore (e dalle relative royalties per modificare il software proprietario) e la contemporanea scelta del supporto di fornitori locali può, inoltre, attivare un circolo virtuoso di investimenti e di valorizzazione delle risorse economiche e culturali locali.
Un altro fattore di cui tenere conto è la riusabilità del Software Libero da parte di più amministrazioni. Se un’amministrazione acquisisce un software non libero, non può cederlo ad altre o modificarlo per i vincoli delle licenze di utilizzo che lo accompagnano, cosa che non avviene nel caso in cui il software sia libero. In un gran numero di casi un software che serve ad un’amministrazione può essere riutilizzato, con poche modifiche, anche da un’altra, con un risparmio notevole sui costi di acquisizione. Inoltre la garanzia che il software in dotazione dalle pubbliche amministrazioni siano privi di elementi che consentano la trasmissione indesiderata di dati personali a terzi è possibile solo per sistemi il cui codice sorgente sia liberamente accessibile da parte dello Stato e di tutti i cittadini. Altra novità rilevante della proposta di legge è costituita dal fatto che la stessa impone all’amministrazione l’uso di formati, standard e protocolli aperti in modo da garantire l’interoperabilità, l’accessibilità e il mantenimento del diritto di accesso ai dati per lungo tempo.
In conclusione l’adozione e la diffusione del Software Libero può offrire moltissimo ai cittadini liguri in termini di soddisfazione di determinati bisogni liberando risorse in seguito all’abbattimento dei costi di licenze per software proprietario in vari settori pubblici: le amministrazioni pubbliche, le scuole e gli ospedali, per fare alcuni esempi, possono essere coinvolti con un risparmio ingente di risorse economiche che potrebbero essere investite in altri settori di interesse sociale a vantaggio dell’intera cittadinanza.
CAPO I
Principi generali
Art. 1 (Finalità)
- La Regione promuove e tutela il pluralismo informatico, garantendo a tutti i cittadini l’accessibilità e la libera scelta di ogni piattaforma informatica, attraverso l’eliminazione di barriere create dalle differenze di standard.
- La Regione incentiva la diffusione e lo sviluppo del software libero, con particolare riferimento agli enti pubblici operanti in Liguria, in considerazione delle sue positive ricadute sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica nonché sulla riduzione dei costi e sull’economia locale.
Art. 2 (Definizioni)
Ai fini della presente legge si intende per:
- a) Software Libero: ogni programma che soddisfi la definizione di Software Libero redatta dalla Free Software Foundation
- b) Software Open Source: ogni programma che soddisfi i criteri definiti nella Open Source Definition redatta dalla Open Source Initiative.
- c) FLOSS (Free, Libre Open Source Software): un programma che risponda alle definizioni di Software Libero o di Software Open Source.
- e) Software proprietario: un programma non appartenente alla categoria FLOSS.
- f) Standard aperti: gli standard che ricadono sotto la definizione European Interoperability Framework di cui al programma della Commissione Europea IDABC (Interoperable Delivery of pan-European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens). In particolare si definisce aperto uno Standard:
- adottato e mantenuto da un’organizzazione no-profit ed il cui sviluppo avviene sulle basi di un processo decisionale aperto e a disposizione di tutti gli interlocutori interessati e le cui decisioni vengono prese per consenso o a maggioranza.;
- pubblico, il cui documento di specifiche è disponibile liberamente oppure dietro un costo puramente nominale;
- per il quale eventuali diritti di copyright, brevetti o marchi registrati devono essere irrevocabilmente concessi sottoforma di royalty-free.;
- non gravato da alcun vincolo al riuso, alla modifica e all’estensione dello standard stesso.
- g) Formati aperti: formati di salvataggio ed interscambio di dati informatici le cui specifiche complete:
- siano note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili;
- siano documentate in modo completo e approfondito affinché sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere o scrivere dati in tali formati;
- non siano presenti restrizioni di alcun tipo nell’uso e nello scrivere programmi che possono sfruttare tutte le capacità di tali formati.
- h) Protocollo aperto: un protocollo di comunicazione che ha le stesse proprietà di uno standard aperto.
CAPO II
Amministrazione regionale
Art. 3 (Documenti e formati)
- La Regione utilizza formati aperti nell’acquisizione, creazione, gestione, modifica e memorizzazione dei propri documenti e nella loro pubblicizzazione e pubblicazione on line.
- La pubblicizzazione e pubblicazione on line di dati in formato elettronico deve garantirne l’accesso senza limitazioni attraverso l’utilizzo di standard di comunicazione aperti e formati aperti.
- Non è in particolare consentito l’uso di formati grafici per la pubblicazione on line di documenti dei quali si possegga la versione in formato testo.
- La Regione nella gestione dei rapporti telematici con i cittadini, le imprese e le altre pubbliche amministrazioni mette a disposizione degli stessi gli strumenti software necessari, secondo i principi di cui all’articolo 5, rendendoli disponibili pubblicamente sotto licenza FLOSS.
- La Regione converte in formato aperto tutti i file in proprio possesso in ogni contesto operativo in cui ciò è realizzabile.
Art. 4 (Archivi elettronici)
- Gli archivi elettronici usati dalla Regione devono permettere l’accesso ai dati mediante protocolli aperti.
- Chiunque effettua il trattamento dei dati personali mediante l’ausilio di mezzi elettronici, ai sensi della normativa statale vigente in materia di protezione dei dati personali, o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza è tenuto ad utilizzare software libero di cui abbia a disposizione il codice sorgente.
- I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati dalla Regione per il trattamento di dati personali e sensibili debbono essere conservati dalla stessa Regione al fine di consentire future verifiche sul controllo degli standard di sicurezza.
- Nessuna limitazione tecnica, di licenza, di copyright o di marchi registrati deve essere posta nell’estrazione dei dati dall’archivio o al trasferimento sul altro archivio.
Art. 5 (Interoperabilità)
- I servizi telematici messi a disposizione dalla Regione devono rispettare criteri di interoperabilità.
- Ai fini di cui al comma 1, la Regione adotta ed utilizza protocolli, formati e standard aperti nell’interscambio di informazioni tra pubbliche amministrazioni, cittadini ed aziende.
Art. 6 (Accessibilità)
- La Regione sviluppa i propri servizi telematici in modo da garantirne l’accesso anche da parte di persone affette da disabilità fisiche o sensoriali utilizzando, laddove possibile, il software libero, protocolli, formati e standard aperti.
Art. 7 (Obblighi dell’amministrazione regionale)
- Nel rispetto della normativa statale vigente in materia di contratti di lavori pubblici, servizi e forniture, la Regione acquisisce esclusivamente programmi appartenenti alla categoria FLOSS, fatta eccezione per i casi in cui :
- a)non è disponibile un equivalente software di tipo FLOSS;
- b)un equivalente software di tipo FLOSS non può essere sviluppato con costi comparabili;
- c)non è possibile raggiungere risultati ugualmente efficaci attraverso altro software di tipo FLOSS.
- Se l’Amministrazione Regionale intende avvalersi di un software non FLOSS, deve motivare analiticamente la ragione della scelta. La Regione utilizza prodotti che memorizzano le informazioni con formati aperti e che garantiscono l’interoperabilità e il mantenimento dei diritti di accesso ai dati nel lungo termine.
Art. 8 (Proprietà del software e sua pubblicazione)
- I software sviluppati dalla Regione sono resi disponibili con licenze appartenenti alla categoria del software libero e ne è garantita la massima diffusione e la massima fruibilità.
- La Regione rende pubblici i programmi e software sviluppati dagli enti dipendenti di cui detiene il codice sorgente.
CAPO III
Interventi
Art. 9 (Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)
- La Regione promuove lo sviluppo di programmi di ricerca sul FLOSS da parte di Università, Centri di ricerca, Enti pubblici o privati orientati allo sviluppo di tecnologie informatiche per la piccola e media impresa e per la pubblica amministrazione.
Art. 10 (Sostegno all’informazione)
- La Regione promuove l’adozione del software FLOSS da parte delle pubbliche amministrazioni e delle aziende.
- La Regione favorisce e promuove l’integrazione dei servizi tra pubbliche amministrazioni ed imprese anche attraverso l’adozione di piattaforme tecnologiche regionali basate su FLOSS, protocolli, formati e standard aperti.
Art. 11 (Cittadinanza attiva)
- La Regione riconosce il valore del software FLOSS come mezzo per diffondere la cultura informatica e abbattere le barriere digitali permettendo agli individui di partecipare a forme di cittadinanza attiva.
- La Regione promuove programmi di supporto, anche mediante sportelli fisici o on line rivolti a docenti, studenti e cittadini sulle tematiche relative al FLOSS.
- La Regione favorisce l’informatizzazione del territorio mediante programmi di distribuzione di software FLOSS e programmi di sostegno all’acquisto o al recupero di hardware anche da utilizzare presso biblioteche, scuole, associazioni o a sostegno di soggetti svantaggiati.
Art. 12 (Istruzione scolastica)
- La Regione favorisce la diffusione e l’insegnamento nelle scuole dei programmi e dei principi del FLOSS.
- La Regione promuove gli interventi di cui al comma 1 anche nei centri territoriali permanenti per l’educazione e l’istruzione della popolazione adulta
Art. 13 (Formazione professionale)
- La Regione e le Province nell’ambito della normativa regionale in materia di formazione professionale promuovono iniziative e moduli formativi rivolti alla conoscenza del software libero.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 14 (Programmazione degli interventi)
- L’Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta regionale un piano di legislatura attuativo degli interventi previsti dal Capo III.
- Il piano in particolare definisce:
- a) le linee di indirizzo e gli obiettivi da perseguire in attuazione della presente legge;
- b) le priorità di finanziamento degli interventi previsti agli articoli 9-10-11 e 12;
- c) le modalità per la realizzazione del monitoraggio.
- Il piano in particolare definisce:
- In attuazione del piano indicato al comma 1 la Giunta regionale approva, sentita la competente Commissione assembleare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale un programma annuale in cui definisce la ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi settori di intervento indicati al Capo III nonché i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi medesimi.
- Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e sui risultati ottenuti.
Art. 15 (Centro di competenza sul FLOSS)
- La Regione promuove mediante intese con le Università liguri, gli enti locali, le associazioni liguri per la diffusione del FLOSS e con altri soggetti interessati la costituzione di un “Centro di competenza sul FLOSS” per lo studio, la promozione e la diffusione delle tecnologie conformi agli standard internazionali sul Software libero e Open Source. In particolare il Centro:
- a) promuove raccordi tra pubblica amministrazione, imprese e associazione del settore per lo sviluppo di prodotti software con tecnologie conformi agli standard internazionali open source;
- b) promuove lo scambio e la diffusione di esperienze, progetti e soluzioni FLOSS nelle pubbliche amministrazioni;
- c) crea una community di soggetti informatici e utenti operanti nella pubblica amministrazione;
- d) confronta tecnicamente tra loro le architetture di differenti progetti di sviluppo software al fine di un migliore conseguimento degli obiettivi di interoperabilità, uso di standard aperti, scalabilità nel tempo e semplicità di riuso da parte delle pubbliche amministrazioni.
Art. 16 (Disposizioni transitorie)
- La Regione adegua la propria organizzazione interna alle disposizioni di cui al Capo II entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa adottano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un programma di adeguamento.
- In sede di prima applicazione la Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa il programma di cui all’articolo 14 comma 1 entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Il piano di cui all’articolo 14 comma 3 è approvato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2010.
Art. 17 (Disposizioni finanziarie)
- Per gli interventi previsti dalla presente legge l’entità della spesa è stabilita a decorrere dall’ anno 2011 con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio
- Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a decorrere dall’anno 2011 ……. a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel programma operativo annuale (POA)
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